Art. 26.

      1. L'articolo 86 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 86. (Misura di sicurezza della espulsione dello straniero dallo Stato). - 1. Lo straniero condannato per uno dei delitti previsti dal presente testo unico, a pena espiata, è espulso dallo Stato, se risulta socialmente pericoloso.

 

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      2. La revoca della misura di sicurezza, disposta dal magistrato di sorveglianza in sede di accertamento della pericolosità sociale ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale, esclude o fa cessare gli effetti di altro provvedimento di espulsione di una autorità amministrativa».